statuto
ASSOCIAZIONE PER RODOLFO CRISTINA
STATUTO
Art. 1) – (COSTITUZIONE)
È costituita, con sede in Pozzallo nella via Tommaso Edison 6, una Associazione culturale denominata: “ASSOCIAZIONE PER IL PATROCINIO E LO STUDIO DELLA FIGURA E DELL’OPERA DI RODOLFO CRISTINA”. Essa intende riunire tutti coloro che, essendo estimatori, studiosi o collezionisti della sua Opera e della sua figura, si propongono di difenderne l’arte ed il prestigio.
Art. 2) – (SCOPI)
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
- esaminare, studiare, autenticare e documentare l’opera di Rodolfo Cristina;
- raccogliere, catalogare ed archiviare tutta la documentazione relativa alla sua opera ed alla sua persona. Per raggiungere questo fine, l’Associazione si riserva di prendere visione diretta di tutte quelle opere per le quali non risulti esauriente la documentazione raccolta e le indagini condotte;
- curare e promuovere la pubblicazione di documenti, saggi, cataloghi, lettere, biografie, opere letterarie; organizzare convegni e seminari, promuovere esposizioni ed iniziative rivolte alla divulgazione, valorizzazione e celebrazione della persona e dell’opera dell’Artista, anche fondando Centri di studio e Musei;
- tutelare la figura dell’Artista e difendere il suo patrimonio artistico dalle contraffazioni e dagli illeciti.
L’attività dell’Associazione è senza fini di lucro. Il patrimonio accumulato sarà impiegato per la vita dell’Associazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ed anche per l’acquisto di opere, oggetti, documenti riguardanti la persona, la vita ed il mondo dell’Artista ed, eventualmente, anche per la locazione, o l’acquisto di beni necessari per l’attività gestionale dell’Associazione.
Art. 3) – (SOCI)
I Soci sono: effettivi, benemeriti, simpatizzanti.
I soci effettivi, che annoverano fra essi anche i Fondatori, sono coloro che partecipano alla vita ed attività associativa per il raggiungimento degli scopi sociali. Essi fanno richiesta di partecipare all’Associazione e la loro ammissione è votata dal Consiglio; essi avranno diritto di voto in Assemblea e decadono se sono morosi. Fra questi, possono essere compresi i collezionisti, gli studiosi, i mercanti d’arte.
I Soci benemeriti sono quelle persone od Enti, nominati dal Consiglio, che contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali, arrecando particolari benefici materiali o morali all’Associazione.
I Soci simpatizzanti partecipano alle iniziative culturali dell’Associazione e versano una quota associativa. La qualità di Socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, per rinuncia, per morosità o per indegnità.
Art. 4) – (ASSEMBLEE)
L’Assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
Ogni Associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio in regola e che non riversa cariche sociali. Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; delibera col voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti o per delega. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza in prima convocazione e, ove questa andasse deserta, dell’adunanza in eventuale seconda convocazione.
Le deliberazioni regolarmente assunte dall’Assemblea vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
Nelle elezioni delle cariche sociali, quando vi sia parità di voti tra eletti, si intende nominare il più anziano di età.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, entro il 30 aprile di ogni anno. Spetta all’Assemblea ordinaria annuale:
- deliberare sulla relazione del Presidente circa l’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio precedente;
- deliberare sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo;
- stabilire i criteri generali ai quali l’Associazione dovrà ispirare la sua attività in merito ai problemi che interessano il sodalizio;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle misure dei contributi associativi dell’anno corrente, sulla base del bilancio preventivo approvato;
- deliberare su ogni altro argomento demandato all’Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di un terzo dei Soci.
L’Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti che comportino modifiche all’atto costitutivo o allo Statuto, nonché sullo scioglimento del sodalizio. Si applicano all’Assemblea straordinaria, in quanto non compatibili, tutte le norme relative all’Assemblea ordinaria.
Le Assemblee, sia ordinaria che straordinarie, debbono essere convocate a mezzo di avvisi raccomandati o pec, spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Esse sono presiedute dal Presidente ed, in sua assenza, da persona eletta dagli intervenuti.
Art. 6) – (PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE)
Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario con firma che può anche delegare.
Il Presidente compie gli atti relativi alla attuazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, Il Presidente assume le iniziative necessarie sostituendosi al Consiglio Direttivo, al quale riferisce in occasione della prima riunione per la ratifica del suo operato.
Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito nell’esercizio delle sue mansioni dal Vice-Presidente.
Art. 7) – (COMMISSIONI)
Il Consiglio potrà nominare delle Commissioni per l’organizzazione e l’attuazione delle iniziative statutarie; fra queste, quella per l’Autentica, la certificazione delle Opere dell’Artista e l’archiviazione dei documenti relativi.
Art. 8) – (TESORIERE)
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale fissa la sua durata in carica. Il Tesoriere provvede a riscuotere e a custodire le quote sociali, i contributi e, comunque, tutte le entrate che a diverso titolo dovessero affluire alle casse dell’Associazione. Effettua i pagamenti su mandato del Presedente; partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio.
Art. 9) – (BILANCIO)
L’esercizio si chiude il 30 giugno di ogni anno. Entro quattro mesi dalla data suddetta il bilancio relativo verrà presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci.
Art. 10) – (PATRIMONIO)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai pagamenti delle quote associative, dalle elargizioni, dai lasciti dalle donazioni, dagli introiti derivati dalle attività svolte, quali l’esame ed autentica delle opere, pubblicazioni, convegni, manifestazioni, altre attività nel perseguimento degli scopi statutari.
Art. 11) – (QUOTE SOCIALI)
Il Consiglio determina l’ammontare della quota associativa annuale a carico dei Soci. Il suo versamento sarà per essi condizione di appartenenza all’Associazione.
La morosità nel pagamento della quota associativa sarà motivo di sospensione o decadenza dall’Associazione, deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 12) – (SCIOGLIMENTO)
L’Associazione potrà essere sciolta con deliberazione assembleare votata dal 70% (settanta per cento) dei Soci con diritto di voto, oppure dal 55% (cinquantacinque per cento) dei Soci oltre al voto del Presidente e a quello di tutti i Soci fondatori esistenti al momento. In questo caso il capitale sociale sarà destinato a scopi benefici a favore di artisti indigenti.
Pozzallo,